La ricerca sulle cellule staminali embrionali non ha finora dato risultati effettivi, «a differenza della ricerca sulle cellule staminali adulte» (§24). Nella terapia genica, gli interventi sulle cellule somatiche con finalità strettamente terapeutica sono «in linea di principio moralmente leciti», con rischi proporzionati e il consenso informato del paziente (§26); le modifiche germinali passerebbero invece alla discendenza con rischi ancora poco controllabili, e quindi «allo stato attuale, la terapia genica germinale, in tutte le sue forme, è moralmente illecita» (§26). L'ingegneria genetica usata con presunti fini di miglioramento della dotazione genetica favorirebbe una mentalità eugenetica, e vi si ravvisa una dimensione ideologica per cui «l'uomo pretende di sostituirsi al Creatore» (§27).
La clonazione umana, «riproduzione asessuale e agamica dell'intero organismo umano», è «intrinsecamente illecita» perché dà origine a un nuovo essere umano senza legame con la donazione reciproca dei coniugi né con la sessualità (§28). Quella riproduttiva sottoporrebbe il clonato a «una forma di schiavitù biologica» (§29); «Ancora più grave dal punto di vista etico è la clonazione cosiddetta terapeutica», perché creare embrioni per distruggerli fa dell'essere umano allo stadio embrionale «niente di più che uno strumento da usare e distruggere» (§30). Per le tecniche alternative, il cui prodotto ha uno statuto incerto, vale l'Evangelium vitae: basterebbe «la sola probabilità di trovarsi di fronte ad una persona» per giustificarne la più netta proibizione (§30).
Sono lecite le metodiche che non procurano un grave danno al soggetto da cui si prelevano le cellule staminali: i tessuti di un organismo adulto, il sangue del cordone ombelicale al momento del parto, i feti morti di morte naturale; il prelievo dall'embrione vivente ne causa la distruzione ed è «gravemente illecito», mentre la ricerca sulle staminali adulte va incoraggiata (§32). La clonazione ibrida con ovociti animali è «una offesa alla dignità dell'essere umano» (§33). Sull'uso di «materiale biologico» di origine illecita, il criterio di indipendenza è «necessario, ma può essere eticamente insufficiente»; esistono «responsabilità differenziate», e il pericolo per la salute dei bambini può autorizzare i genitori a usare un vaccino preparato con linee cellulari di origine illecita, manifestando il proprio disaccordo (§34–35).